La Corte costituzionale ha bocciato la legge Pecorella, ossia quella legge che introduceva nel nostro ordinamento un principio in virtù del quale non sarebbe stato possibile per il pubblico ministero ricorrere in appello per una sentenza penale di primo grado che avesse assolto l’imputato.
Si è rinunciato in sostanza a un principio di civiltà giuridica, un principio che metteva sullo stesso piano, come è giusto che sia, accusa e difesa.
E’ noto che nell’ordinamento italiano i pubblici ministeri godano di ampia autonomia e che essi possano passare tranquillamente dalla carriera inquirente a quella giudicante. Di fatto, la pubblica accusa mantiene un potere al di sopra della difesa, che sancisce di fatto una grande disparità in termini di diritti.
Nei principali ordinamenti europei, tutto ciò non è ammissibile. Solo in Italia, la magistratura ha un potere ben al di là della mera applicazione della legge. Senza contare le associazioni di magistrati dichiaratamente di sinistra. Ma questa è un’altra storia.
In questa sede ci si limita semplicemente a dire che la Suprema corte ha affossato una legge che avrebbe snellito la macchina giudiziaria, sancito la parità tra accusa e difesa e forse avrebbe dato maggiore fiducia dei cittadini verso la giustizia. Peccato. Siamo punto e a capo.
Snake











12 comments
Comments feed for this article
25 Gennaio, 2007 a 9:21 am
alepuzio
scusa face ma ora come funziona?
Il pm può appellarsi in secondo grado se la sentenza è assoluzione per l’imputato: ok. Ma la disparità dove sta? Forse l’imputato se colpevole in primo grado non può appellarsi al secondo grado?
Ti chiedo per sapere: ho provato a vedere su Giustizia Giusta ma non ho trovato nulla
25 Gennaio, 2007 a 10:37 am
facethetruth
Dunque, se ci fosse la legge Pecorella, l’imputato, se assolto in primo grado in un processo penale, lo sarebbe definitivamente, il Pm cioè non potrebbe impugnare in secondo grado la sentenza. Mentre nel caso l’imputato venisse considerato colpevole e quindi condannato, potrebbe ovviamente appellarsi al secondo grado.
Non so se sono riuscito a spiegarmi chiaramente..
Ora invece funziona normalmente: qualunque sia la sentenza di primo grado, sia pubblica accusa che difesa possono impugnare la sentenza in secondo grado.
In ogni caso i giornali e i telegiornali non ne hanno parlato quasi nulla.
Snake
26 Gennaio, 2007 a 9:46 am
alepuzio
Quindi ora un pm può sempre citare un persona in tribunale.
La persona paga di tasca sua per essere riconosciuto innocente.
Il pm viene pagato comunque e può giocarsela come gli pare visto che non limitazioni nel numero di occasioni in cui può dire “Quello è un ladro!”.
Giusto?
Bella lì!
26 Gennaio, 2007 a 12:46 pm
facethetruth
Ora semplicemente è tutto come prima: se un imputato viene diachiarato innocente in primo grado, il pm può ricorrere in appello. Con la legge Pecorella questo non avrebbe potuto farlo, sussisteva solo l’eventuale giudizio di Cassazione.
Anche alcuni esponenti dei Ds hanno criticato la decisione della consulta, a dimostrazione che in realtà si trattava di una buona legge.
Snake
26 Gennaio, 2007 a 8:25 pm
Elly
Eh no, Snake. Per la sinistra la legge Pecorella era una legge “Ad personam”, studiata e creata proprio sui casi Berlusconi… e hanno cancellato anche questa…
8 Febbraio, 2007 a 10:33 am
robixx
Qualcuno sà spiegarmi ora che succede per i ricorsi già in cassazione.
Cosa succede tornano in appello o vengano ridiscussi solo quelli dichiarati inammissibili dalle varie corti di appello.
Quindi quelli in cassazione vengono definiti lì ??????
grazie
8 Febbraio, 2007 a 8:30 pm
facethetruth
La corte si pronuncia e il suo giudizio è inappellabile. Però può pronunciarsi solo sulla forma e non sul merito (si dice anche che ha una funzione “nomofilattica”). Per esempio, potrebbe capitare che un imputato sia stato diachiarato colpevole nel merito nei primi 2 gradi di giudizio, ma che la corte di cassazione annulli la sentenza per vizio di forma. Va da sé che se la forma è viziata, viene inficiato di fatto anche il giudizio di merito, evidentemente basato su una non corretta applicazione della legge.
Snake
9 Febbraio, 2007 a 3:47 am
Grundnorm
Saltano agli occhi le invalidità. Primo, l´art. 111 Cost., c. 2, esige armi pari, mentre l´art. 593 toglie all´uno quel che ha l´altro. L´equivalente civilistico sarebbe un regime diseguale del contratto, dove Primus goda dei rimedi negati a Secundus, cosa mai avvenuta né pensata: i civilisti ereditano tradizioni colte; la procedura penale trascina fondi limacciosi. Secondo, dall´art. 3 Cost. la Consulta ha enucleato una grammatica del ragionevole: è nonsenso che il pubblico ministero possa appellare la condanna, magari chiedendo varianti minime, e sia impotente davanti al proscioglimento; là soccombeva in parte; qui su tutta la linea. Notiamo ancora come i proscioglimenti anticipati siano appellabili dal pubblico ministero dissidente (art. 469, rimasto qual era, forse perché i rabberciatori non se ne sono accorti). Infine, art. 112 Cost.: l´azione penale è obbligatoria; e l´art 593 aboliva l´unico canale su cui continuarla dopo uno scacco forse iniquo. Sotto qualunque aspetto lo guardiamo, l´art. 593 era un feto inerte. Impossibile rianimarlo, notavo, né basta elidere l´inciso sulla parità delle parti nell´art. 111, c. 2: persino se l´asimmetria fosse introdotta nella Carta, apertis verbis, resterebbe da stabilire fin dove sia compatibile con interessi d´un rango superiore; le norme penali vanno applicate giustamente, al qual fine cospira la dialettica del contraddittorio. Lo studente sveglio del primo anno capisce. Persone variamente titolate fingono sdegno e non è un bello spettacolo.
9 Febbraio, 2007 a 10:52 am
facethetruth
E’ chiaro che sarebbe stata necessaria una revisione delle norme costituzionali prima di formulare la legge, per evitare questi vizi di forma. Tuttavia se sulla carta si invoca l’eguaglianza tra accusa e difesa, nella realtà dei fatti non esiste eguaglianza sostanziale. Di fatto la pubblica accusa ha sempre maggior peso rispetto alla difesa, è sufficiente scorrere la lista dei poteri che possiede. Qui si tratta solo di contemperare le istanze proprio ai fini di un’eguaglianza sostanziale. Il cittadino di fatto si trova svantaggiato di fronte al leviatano statale esemplificato dal pm. I poteri della difesa sono poca cosa a confronto. La questione poi riguarda anche la velocità nei processi, senza contare che molti paesi europei (non solo anglo-sassoni) applicano questo principio. E’, per così dire, una chance in più per il cittadino, un atto di fiducia nei suoi confronti, ma qui si tratta di una mia opinione opinabile, che non dipende dal diritto. In ogni caso, si badi bene, la legge Pecorella non eliminava il ricorso in Cassazione, per cui il pm vi poteva comunque ricorrere.
Grazie per il contributo!
Snake
14 Febbraio, 2007 a 2:26 pm
robixx
ok grazie se ho capito bene la cassazione si deve pronunciare a presto.
8 Giugno, 2008 a 5:59 pm
Maralai
complimenti “facethetruth”, ho trovato i pareri, gli orientamenti illuminati che cercavo. ti linko subito al mio blog(www.Maralai.ilcannocchiale.it) sempre che tu sia d’accordo. volevo commentare la sentenza dell’altro giorno del giudice d’appello di Lanusei(NU) che ha condannato in modo anche pesantissima l’assoluzione avvenuta nel primo grado di giudizio. secondo me i pubblici ministeri in Italia hanno un potere spropositato, irrazionale, irragionevole e illimitato rispetto alla difesa. Il solo pensare che i PM “dispongono” della polizia giudiziaria(carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, guardie forestali, vigili urbani, tecnici di settore tutto a carico dello Stato, mentre la difesa spesso non dispone neppure i soldi d’anticipo al suo legale.
saluti
Maralai
(mario nanni)
8 Giugno, 2008 a 6:10 pm
Maralai
errata corrige; nel commento di cui sopra ho scritto: “mentre la difesa spesso non dispone neppure i soldi d’anticipo al suo legale”. intendevo:…”mentre la difesa non dispone neppure i soldi d’anticipo per le carte legali”
M